Le Secche della Meloria

Parco Marino delle "Secche della Meloria"


Il 6 Aprile 2010 con efficacia dal 21 Aprile 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che stabilisce l'istituzione dell' Area Marina protetta delle " Secche della Meloria " 
 
L’Area marina delle “Secche della Meloria” è stata suddivisa in tre zone soggette a diverso regime ambientale denominate zona "A" , "B", e "C".

Di seguito riportiamo la carta con le  zone di rispetto ed il relativo regime ambientale di riferimento.

Carta aree protette ed attività ammesse


Zona A di riserva integrale

a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;

    Zona B di riserva generale

a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante; d) l’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; e) l’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; f) l’accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) l’accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; i) l’ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; j) l’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; k) l’attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno e Pisa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni di Livorno e Pisa; m) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede nei Comuni di Livorno e Pisa; n) le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore.

  Zona C di riserva parziale
a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) l’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al successivo comma 2; c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la navigazione a motore ai mezzi di linea e di servizio, a velocità non superiore a dieci nodi; e) la pesca sportiva con lenza e canna, senza l’utilizzo di nasse, palangari e filaccioni, riservata ai residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa; f) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa. g) le immersioni subacquee. 2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;