Cuochi di Bordo sicurezza

LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente

decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla

loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio

di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e

richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente

la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere

ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e

immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione

delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per

l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su

supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo

rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la

salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza

di rischio;

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del

certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli

relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di

comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si

considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché

per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle

persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del

datore di lavoro24;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza

ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione

e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o

designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione

l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione

lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione

 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose27, i mezzi di trasporto e,

nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.

 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della

inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di

lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il

lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 

 

 

LEZIONE 1 RUOLI E FIGURE PREVISTE PER LA SICUREZZA A BORDO

Riguardo ai soggetti di garanzia il documento ricorda innanzitutto come nel Codice della Navigazione (art. 321) la Gerarchia di

bordo delle navi marittime metta "all'apice dei componenti dell'equipaggio marittimo il

comandante".

Il comandante della nave è nominato dall'armatore che "può in qualsiasi momento dispensarlo dal comando". E in caso di

assenza, impedimento o morte dello stesso, "il comando della nave spetta all'ufficiale di coperta più anziano, fino a nuove

disposizioni dall'armatore".

Questi alcuni obblighi del comandante:

- "possedere un titolo professionale che abilita al comando;

- emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio relative all'igiene, salute e sicurezza;

- designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori incaricati della gestione delle situazioni di emergenza;

- informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza in caso di eventi non prevedibili o incidenti;

- segnalare all'armatore le deficienze compromettenti l'igiene la salute e la sicurezza".

L'

armatore

è invece il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, "sia o meno proprietario della nave, ovvero il

titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio".

L'armatore deve valutare i rischi per la sicurezza e per la salute e predisporre il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Vediamo alcuni degli

obblighi dell'armatore e comandante

nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- "designare il Responsabile e gli addetti del Serv. Prev. e Protezione;

- designare il medico competente;

Lavoro marittimo e sicurezza: obblighi e posizioni di garanzia

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- organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il rispetto della durata del lavoro;

- informare i lavoratori dei rischi specifici e fornire gli adeguati DPI;

- limitare al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi e garantire le condizioni di efficienza nell'ambiente

di lavoro e formare e addestrare il personale in materia d'igiene".

Il

lavoratore marittimo

è invece "qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o

attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca". Questi i relativi obblighi:

- "osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave;

- non compiere operazioni di propria iniziativa;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI;

- segnalare al comandante o all'RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione;

- sottoporsi ai controlli sanitari".

Il

medico competente

, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08,

"collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza

sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".

Il medico competente:

- "collabora con l'armatore e col servizio di prevenzione e protezione;

- effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore;

- effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali".

Inoltre a bordo di ogni unità navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate dall'armatore, espleteranno

i compiti del

servizio di prevenzione e protezione

.

Queste le funzioni del servizio di prevenzione e protezione:

- "segnalare al responsabile della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e la sicurezza;

- individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative;

- esaminare gli infortuni verificatisi a bordo dell'unità a carico dei lavoratori marittimi;

- informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti all'igiene e la sicurezza del lavoro;

- proporre programmi di formazione ed informazione".

A bordo di tutte le navi o unità i lavoratori marittimi eleggono anche il "proprio

rappresentante all'igiene e sicurezza

dell'ambiente di lavoro

, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Il lavoratore eletto deve

essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica".

Questi gli obblighi relativi:

- "collaborare col servizio di prevenzione e protezione;

- deve esser consultato sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;

- proporre iniziative in materia di prevenzione e protezione;

- ricevere le informazioni riguardo la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative".

Il documento dell'Inail sottolinea inoltre che a bordo della nave deve essere presente un "

Manuale di gestione per la sicurezza

dell'ambiente di lavoro a bordo

" dove sono riportati gli strumenti e le procedure "utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle

disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del "Safety

Management Manual" redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM

Code) di cui alla Convenzione Solas".

Si ricorda infine che l'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una

riunione

periodica di prevenzione e protezione "alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza

dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:

- le misure di igiene e sicurezza previste a bordo;

- l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;

- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi;

- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a

fattori di rischio".

LEZIONE 2 PERCEZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE CARICHI E SICUREZZA IN CUCINA

Qui troverete i link ai video riferiti alla Movimentazione manuale dei carichi.

- Napo e la sicurezza sul lavoro                          Link

- Napo e la gestione del carico durante il lavoro . Link

- Sollevare e trasportare correttamente il carico . Link

- Dispositivi di protezione individuale .                Link

LEZIONE 3 . PERICOLI IGIENE E SICUREZZA IN CUCINA

Link ai video sulla sicurezza ed igiene in cucina.

 

- Igiene e sicurezza in cucina            Link

- Contaminazione da detersivi           Link

- La padella                                     Link

- La Plonge                                      Link

- Pavimento bagnato                        Link

- Rischio elettrico                             Link

- Video TGCasa sui pericoli in cucina  Link

 

 

QUESITI SULLA SICUREZZA IN CUCINA

 

  1. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  D.L 81/2008.
  2. DIFFERENZA TRA RISCHIO E PERICOLO  . PERICOLO = OGGETTO  RISCHIO = UTILIZZO DELL'OGGETTO. ES ACQUA BOLLENTE = PERICOLO  , AVVICINARSI ALL'ACQUA BOLLENTE = RISCHIO.
  3.  DPI E LORO UTILIZZO            COSA SONO I DPI ?  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. ESEMPIO  GUANTI ISOLANTI, ELMETTO (CASCO), SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, OCCHIALI PROTETTIVI, MASCHERE PROTETTIVE, CUFFIE O DISPOSITIVI ANTIRUMORE.
  4. PRINCIPALI PERICOLI IN CUCINA. COLTELLI AFFILATI, APPARECCHI ELETTRICI, ATTREZZATURE PERICOLOSE ( AFFETTATRICI, COLTELLI ELETTRICI, PIASTRE CALDE, AFFETTATRICI ) BOMBOLE DI GAS, FUOCHI ACCESI E APPARECCHI MOLTO CALDI, OLIO E ACQUA BOLLENTE, PENTOLE E PADELLE MALE DISPOSTE SUI FUOCHI, GRANDI CELLE FRIGORIFERE, BARATTOLI APERTI TAGLIENTI, PAVIMENTO SCIVOLOSO.
  5. PRINCIPALI RISCHI IN CUCINA. USO DI COLTELLI AFFILATI, USO IMPROPRIO ( ERRATO )  DI DETERSIVI, UTILIZZO E PULIZIA DI APPARECCHI ELETTRICI, PRESENZA DI BOMBOLE DI GAS, VICINANZA CON FUOCHI ACCESI, USO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE ( AFFETTATRICI, PIASTRE CALDE, IMPASTATRICI , MACINACARNE, APRISCATOLE ELETTRICI, FORNI ELETTRICI , FRULLATORI) ,  ACCESSO A GRANDI CELLE FRIGORIFERE, VICINANZA CON OLIO O ACQUA BOLLENTE, PASSAGGI SU PAVIMENTO SCIVOLOSO.
  6. COME SPOSTARE UN CARICO PESANTE. TENERE LA SCHIENA PIU' DRITTA POSSIBILE E PIEGARE LE GAMBE ( NON TROPPO ), NON RUOTARE LA SCHIENA, TENERE IL CARICO VICINO AL CORPO, MAX 25 KG. PER UNA PERSONA, AVERE UNA BUONA VISIONE DEL PERCORSO, EVITARE PAVIMENTI SCIVOLOSI, DIVIDERE PESI MOLTO ELEVATI TRA PIU' PERSONE.